Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, ed è un istituto che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni tributarie (omessi o tardivi versamenti o che riguardano le dichiarazioni), di rimediare spontaneamente, beneficiando di particolari riduzioni sull’applicazione delle sanzioni amministrative.
L’applicazione del ravvedimento rimuove la violazione commessa che, in tal modo non ha più rilievo ai fini della recidiva e dell’applicazione di sanzioni accessorie, non può essere valutata alla stregua di un precedente fiscale per l’irrogazione di una sanzione su una violazione successiva in misura superiore al minimo edittale.
Interessanti modifiche sul sistema del ravvedimento sono state introdotte dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, (Legge di Stabilità 2015), limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Il ravvedimento è possibile per tutti gli anni di imposta ancora accertabili e non è più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ma soltanto dalla notifica dell’atto impositivo, come ad esempio un avviso di accertamento o un avviso bonario ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 o 54-bis, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Con il ravvedimento operoso possono essere sanate spontaneamente non soltanto le violazioni relative a versamenti tardivi od omessi di imposte, ma anche gli errori dichiarativi, consistenti sia in irregolarità del contenuto delle dichiarazioni sia nella tardività (o omissione) dell’invio del modello dichiarativo, oltre i termini ordinari.
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