Rateizzazione non elimina il contenzioso

Pubblicato il 09 febbraio 2017

La richiesta di rateizzazione da parte del contribuente non implica una volontà di rinunciare al diritto di contestare il debito in giudizio.

La sentenza n. 3347 dell’8 febbraio 2017, pronunciata dai giudici della Corte di cassazione, per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato, riafferma quanto contenuto nella pronuncia n. 2463/1975.

Per Equitalia l’acquiescenza alla pretesa sorge con la richiesta di rateizzazione

Equitalia, nel ricorso presentato da un contribuente avverso una cartella di pagamento, ha proposto ricorso incidentale condizionato teso ad eccepire la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di acquiescenza in quanto il contribuente ha chiesto ed ottenuto prima della notifica del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella.

Per la legge l’obbligazione tributaria non trova la base nella volontà del contribuente

Nella pronuncia n. 3347 dell’ 8 febbraio 2017 i magistrati si rifanno al principio generale presente nel diritto tributario per il quale non è ammesso attribuire al semplice riconoscimento fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazioni) l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine a quanto dovuto, salvo il caso in cui non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Le manifestazioni di volontà del contribuente devono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per quanto riguarda il quantum debeatur.

E’ comunque consentito che il contribuente rinunci a contestare la pretesa avanzata dal fisco quando ricorrono i seguenti requisiti:

- che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile in base agli atti del procedimento;

- che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.

In definitiva, nel caso in questione, la rateizzazione richiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giudizio abbreviato: sospensione pena e non menzione con rinuncia a impugnare

23/12/2024

Disegno di legge annuale sulle PMI, novità sul tavolo del Consiglio dei Ministri

23/12/2024

Agevolazione prima casa: chiarimenti in caso di dichiarazione di successione tardiva

23/12/2024

Acconto Iva 2024

23/12/2024

Legge Bilancio 2025: misure per fisco e imprese

23/12/2024

NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

23/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy