La richiesta di rateizzazione da parte del contribuente non implica una volontà di rinunciare al diritto di contestare il debito in giudizio.
La sentenza n. 3347 dell’8 febbraio 2017, pronunciata dai giudici della Corte di cassazione, per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato, riafferma quanto contenuto nella pronuncia n. 2463/1975.
Equitalia, nel ricorso presentato da un contribuente avverso una cartella di pagamento, ha proposto ricorso incidentale condizionato teso ad eccepire la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di acquiescenza in quanto il contribuente ha chiesto ed ottenuto prima della notifica del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella.
Nella pronuncia n. 3347 dell’ 8 febbraio 2017 i magistrati si rifanno al principio generale presente nel diritto tributario per il quale non è ammesso attribuire al semplice riconoscimento fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazioni) l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine a quanto dovuto, salvo il caso in cui non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
Le manifestazioni di volontà del contribuente devono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per quanto riguarda il quantum debeatur.
E’ comunque consentito che il contribuente rinunci a contestare la pretesa avanzata dal fisco quando ricorrono i seguenti requisiti:
- che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile in base agli atti del procedimento;
- che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
In definitiva, nel caso in questione, la rateizzazione richiesta dal contribuente non costituisce acquiescenza.
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