Entro meno di un mese va effettuata all’Inail la comunicazione telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Scade infatti il 2 aprile 2024, essendo il 31 marzo giorno festivo, il termine per comunicare all'Istituto in via telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di nuova nomina o di modifica del nominativo comunicato in precedenza.
Vediamo di che si tratta.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definito come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008); è dunque la figura di cui i lavoratori si servono per partecipare alla realizzazione delle condizioni di sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
Oltre al Rls aziendale, la normativa contempla anche le ipotesi di:
Il D.Lgs. n. 81/2008 rispetto alle norme previgenti rafforza e trasforma il diritto di eleggere in un vero e proprio dovere grazie alla previsione dell'art. 47, c. 8, che impone la rappresentanza anche in caso di inattività dei lavoratori stessi, ovvero quando essi stessi non procedessero ad alcuna elezione o designazione, assegnando in tal caso d'ufficio le funzioni di rappresentanza ai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.
NOTA BENE: Non è in alcun modo onere del datore di lavoro quello di attivarsi affinché i propri lavoratori siano rappresentati, dovendo invece limitarsi a sollecitare gli stessi informandoli del diritto di eleggere o designare i propri rappresentanti e a consentire di riunirsi in assemblea a tale scopo.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una delle figure centrali nel sistema della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro, materia che, di drammatica attualità, in questi giorni è stata oggetto di recenti interventi legislativi (decreto Pnrr) e accesi dibattiti tra le Parti sociali.
A norma dell’articolo 47 del Testo Unico n. 81/2008, l'Rls va eletto o designato nelle aziende o unità produttive che occupano:
L'obbligo di nomina o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è esteso inoltre alle aziende o unità produttive all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori (Ministero del lavoro, Interpello n. 19 del 25 ottobre 2016).
Se non si proceda alle elezioni, le funzioni di Rls devono essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
Come detto, in caso di nuova elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i datori di lavoro o i dirigenti e delegati delle aziende sono tenute a comunicarne il nominativo all’Inail entro il 31 marzo (2 aprile per l'anno in corso) (articolo 18, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 81/2008).
L'obbligo riguarda anche gli enti pubblici e le amministrazioni statali in gestione conto Stato.
L’Inail ha chiarito che sono tenuti all'adempimento il datore di lavoro di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1, T.U. Sicurezza sul lavoro) ovvero i dirigenti se tale compito rientra nelle competenze loro attribuite dal datore di lavoro.
NOTA BENE: La comunicazione è obbligatoria solo in caso di nuova elezione o designazione; le aziende non sono invece tenute a comunicare il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
La comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui la stessa si articola e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il datore di lavoro, ovvero i dirigenti designati dall'azienda o un delegato, entro il 2 aprile 2024 devono dunque:
La nuova comunicazione o le modifiche devono essere effettuate utilizzando l’applicazione “Dichiarazione RLS” disponibile accedendo ai servizi online del portale INAIL previa autenticazione con l'inserimento delle proprie credenziali.
Il servizio è fruibile online per consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate.
NOTA BENE: Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deve procedere all’inoltro della comunicazione del nominativo Rls in cooperazione applicativa tramite l'area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica. Le ambasciate e consolati italiani che operano all’estero devono inoltrare via pec il modello "Mod. RLS-PA estero".
L'articolo 55, comma 5, lettera l) del Testo Unico sanziona il datore di lavoro e il dirigente inadempienti all'obbligo di comunicazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
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