Rapporto tributario, la sostanza prevale sulla forma
Pubblicato il 05 aprile 2014
L'interprete, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, è vincolato a
privilegiare la sostanza sulla forma.
Ciò che prevale, ossia, è il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, “
rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti”.
E questo sulla base del principio della prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla forma apparente.
E' quanto sottolineato dalla Cassazione con la
sentenza n. 7335 del 28 marzo 2014.
Imposta di registro
In materia di imposta di registro – ha ricordato la Corte - l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, riferendosi alla intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, non è solo norma interpretativa degli atti registrati.
La medesima, infatti, è anche una disposizione volta ad identificare
l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, che "
è dato dall'oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li compiono".