Rapporto tra cause di non punibilità, cause estintive e pronuncia nel merito
Pubblicato il 17 settembre 2009
Le Sezioni Unite penali, con sentenza del 15 settembre, la n. 35490, hanno spiegato che l'assoluzione nel merito, pronunciata per contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale sulla causa estintiva - come ad esempio la prescrizione - sia nel caso in cui il giudice sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, sia quando a fronte di una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata dal P.M., intervenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel merito l’appello. Tuttavia, continuano i giudici di legittimità, la pronuncia di proscioglimento nel merito, in caso di insufficienza di prove, non risulta prevalente rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.