Rapporto di lavoro in prova, decadenza inapplicabile

Pubblicato il 16 aprile 2025

La normativa sui licenziamenti individuali diventa applicabile solo quando l’assunzione diventa definitiva o quando sono trascorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Il fatto che all'elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini il legislatore non abbia fatto menzione del recesso intervenuto durante il periodo di prova deriva dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento.

Durante la prova è esclusa la decadenza dei licenziamenti ordinari

Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione - ordinanza n. 9282 dell'8 aprile 2025 - ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la decadenza dei termini per l’impugnativa in caso di licenziamento durante il periodo di prova.

Il caso in esame  

La Sezione Lavoro della Cassazione ha affrontato la vicenda di un lavoratore licenziato per il mancato superamento del periodo di prova.

L'ex dipendente aveva impugnato il licenziamento, ma la Corte d'Appello aveva rigettato il ricorso per intervenuta decadenza, asserendo il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, stabiliti dalla Legge n. 604/1966.

Secondo la Corte territoriale, il lavoratore - che aveva rispettato il termine di impugnazione stragiudiziale con richiesta del tentativo di conciliazione - non aveva rispettato il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale. Il deposito, ossia, era avvenuto oltre il termine di decadenza asseritamente previsto.

L’ordinanza della Corte Suprema ha messo in luce un aspetto fondamentale: i termini di decadenza non si applicano quando il licenziamento avviene durante il periodo di prova, come previsto dal Codice Civile.

I termini di impugnazione del licenziamento  

La Legge n. 604/1966 stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione. Questo termine, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui il licenziamento sia avvenuto durante il periodo di prova.

La Corte di Cassazione ha fatto riferimento alla normativa specifica, che esclude l'applicabilità della legge sui licenziamenti individuali in tali situazioni, proprio a causa della natura speciale del rapporto di lavoro instaurato durante il periodo di prova.

La differenza con i licenziamenti ordinari  

Mentre per i licenziamenti effettuati durante il periodo di prova non si applicano le disposizioni relative alla decadenza, per i licenziamenti ordinari la legge prevede espressamente dei termini di impugnazione, che devono essere rispettati per poter procedere legalmente.

La Corte ha sottolineato che le normative sulla decadenza, come quelle introdotte dalla Legge n. 183/2010, si applicano solamente ai licenziamenti che avvengono dopo che il contratto di lavoro sia diventato definitivo.

In altre parole, il licenziamento durante il periodo di prova non rientra tra i casi previsti per la "invalidità" del licenziamento, e dunque non è soggetto alla stessa disciplina.

Conclusioni e rinvio

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa per un nuovo esame nel merito.

Il caso, a questo punto, dovrà essere riesaminato alla luce delle specificità del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

Per il lavoratore, la possibilità di impugnare il licenziamento rimane intatta, in quanto la decadenza non si applica in questo caso.

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