Con il decreto ministeriale 29 marzo 2022 – a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia – è stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che demandava al Ministro del lavoro l’individuazione delle modalità di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile occupato in azienda.
A seguito delle modifiche operate dall’art. 3, comma 1, lett. a), legge 5 novembre 2021, n. 162, l’obbligo di comunicazione sulla parità di genere dovrà essere assolto dalle imprese pubbliche e private, con cadenza almeno biennale, che occupino almeno cinquanta lavoratori dipendenti. Precedentemente l’obbligo incombeva esclusivamente sulle imprese che occupavano oltre cento lavoratori dipendenti.
Il nuovo modello, in allegato al predetto decreto ministeriale, dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 30 aprile di ogni anno, fatta eccezione per l’annualità 2022 in cui la scadenza è stata eccezionalmente posticipata al 30 settembre 2022.
Si evidenza che il nuovo rapporto biennale sulla parità di genere appare collegato ad una più ampia attuazione del codice delle pari opportunità laddove, oltreché essere tema centrale del Piano di Ripresa e Resilienza, incide fortemente sulla partecipazione delle imprese a gare pubbliche così come previsto dall’art. 47, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
Ai sensi del rivisitato art. 46, comma 1, del Codice delle pari opportunità, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto, con cadenza almeno biennale, relativo alla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e/o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, nonché delle modalità di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
Ancorché non obbligate, le imprese con organico inferiore ai cinquanta dipendenti possono trasmettere volontariamente il rapporto in trattazione e, tale scelta, può trovare ragione su almeno due ordini di motivi:
Invero, giacché l’art. 47, comma 2, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, obblighi i soli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, a pena di decadenza, alla presentazione di copia dell’ultimo rapporto redatto sin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta relativamente a procedure o investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, ai sensi del successivo comma 3, gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero almeno pari a quindici dipendenti, devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile contenente – quasi interamente – le medesime informazioni contenute nel nuovo modello predisposto dal Ministero.
Come evidenziato sul sito istituzionale ministeriale, l’applicativo informatico raggiungibile nell’area dedicata servizi.lavoro.gov.it sarà disponibile solo dal 23 giugno 2022.
In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate il termine per la trasmissione del rapporto sulla parità di genere, esclusivamente ed eccezionalmente per l’anno 2022, è stato posticipato dal 30 settembre. Diversamente, per i bienni successivi al 2020-2021 rimane confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Si noti che le imprese che abbiano, in attuazione dei predetti obblighi di cui all’art. 47, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale in commento abbiano presentato il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile secondo le modalità previgenti, sono tenute a compilare il rapporto per il biennio 2020-2021 secondo le nuove modalità emanate e, dunque, conformemente all’Allegato A dell’anzidetto decreto ministeriale.
Le imprese pubbliche e private che:
Si evidenzia che, per tali imprese, la formulazione letterale del decreto ministeriale, specificatamente contenuta nell’art. 5, comma 2, secondo cui i dati del rapporto sono da riferirsi al 31 dicembre 2021, lp0può destare alcuni dubbi interpretativi, atteso che è stata sì fissata la data di chiusura del rapporto ma non la data di decorrenza dei dati da elaborare e che – in ogni dove – il rinvio è al biennio. A parere di chi scrive, però, per dette imprese, l’arco temporale di riferimento non può che intendersi la sola annualità 2021, sicché, diversamente, non sarebbe stato opportuno prevedere una differenziazione nell’esposizione di dati tra le imprese che si accingano, o meno, per la prima volta alla trasmissione del rapporto.
Per quanto concerne l’accesso all’applicativo informatico, le aziende dovranno utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante ovvero di altro soggetto abilitato, fermo restando l’accesso con altri sistemi di autenticazione adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Relativamente alla compilazione del rapporto, premesso che tutti i dati saranno resi senza l’indicazione dell’identità del singolo lavoratore ovvero in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati, seppur questo – a parere di chi scrive – potrebbe, in specifici casi, non essere assicurato, nel nuovo modello dovranno essere indicati:
Nel nuovo rapporto dovranno, altresì, essere indicate:
Conclusa la compilazione dei campi sopra riportati, il servizio informatico, salvo rilevazione di errori ed incongruenze, rilascerà apposita ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto ed il salvataggio dello stesso.
Il medesimo servizio attribuirà alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per l’accesso ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende ed aventi sede legale nel territorio di competenza, cosicché gli stessi possano essere trasmessi alle sedi territoriali competenti dell’INL, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT ed al CNEL.
La trasmissione del rapporto ed il salvataggio a sistema equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera/consigliere regionale di parità, sicché ulteriori obblighi di comunicazione intercorrono esclusivamente con le rappresentanze sindacali aziendali, alla quale il rapporto deve essere trasmesso con modalità telematica unitamente alla ricevuta di trasmissione, entro i medesimi termini previsti dall’art. 5 del decreto ministeriale.
È affidata ai consiglieri regionali di parità ed alle rappresentanze sindacali aziendali l’eventuale messa a disposizione del prospetto ai lavoratori che ne facciano richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo Codice delle pari opportunità.
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162) |
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