Per quanto riguarda i rapporti di concessione di beni pubblici, mentre le controversie aventi ad oggetto i relativi atti e i provvedimenti sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle aventi ad oggetto "indennità, canoni o altri corrispettivi" restano soggette al regime generale di riparto della giurisdizione.
E’ l’articolo 133, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo a prevederlo quando, nell’attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fa espressamente salve le liti aventi ad oggetto, appunto, "indennità, canoni o altri corrispettivi".
Quest’ultime cause, quindi, ricadono:
E’ il chiarimento fornito dalle Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 21597 del 4 settembre 2018.
Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ad una controversia in cui si dibatteva del credito vantato da un comune nei confronti di una squadra di calcio per canoni di locazione pattuiti in corrispettivo della concessione d'uso dello stadio comunale, nonché del maggior credito, opposto in compensazione, che la società assumeva di aver maturato a rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'impianto.
Poiché la lite di specie non riguardava la validità degli atti amministrativi che avevano condotto alla stipula della convenzione né poneva questioni relative all'esercizio di poteri autoritativi, avendo ad oggetto, nel merito, solo l’an e il quantum del credito restitutorio della società di calcio, il relativo accertamento era di spettanza della giurisdizione del G.O.
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