Rapina. Il modesto valore del bene non basta per l’attenuante

Pubblicato il 28 agosto 2018

Perché possa ritenersi configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non basta che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia.

Questo, in considerazione della natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Danno di speciale tenuità con valutazione complessiva

E’ sulla scorta di questi assunti che la Corte di cassazione, con sentenza n. 38982 del 27 agosto 2018, ha respinto una specifica doglianza sollevata dal ricorrente, accusato del reato di rapina, circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 del Codice penale, ossia l’attenuante che viene riconosciuta, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, nei casi in cui venga cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.

Secondo i giudici di legittimità, il motivo del ricorso in oggetto era da ritenere “generico” posto che la motivazione di merito, sul punto, era una corretta espressione della giurisprudenza di legittimità.

La Suprema corte ha quindi ribadito come la valutazione circa la speciale tenuità del fatto nel reato di rapina debba essere complessiva sia quanto al danno materiale che a quello morale.

Nella specie, l'avere utilizzato una violenza fisica consistita in una forte spinta che aveva determinato la caduta della vittima, costituiva, a prescindere dal grado effettivo delle lesioni, “elemento significativo che il giudice di merito deve tenere in considerazione”.

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