La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6292 depositata lo scorso 22 marzo, annullando gli effetti di una pronuncia della Corte d’Appello di Milano, ha ammesso la possibilità di una cessione anche parziale del ramo d’azienda. Per diventa praticabile il frazionamento di un ramo d’azienda, destinato a prestare assistenza logistica ad altri rami, ed il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro di parte dei lavoratori dipendenti che vi lavoravano - esperite le necessarie consultazioni sindacali – è possibile in quanto non sembra in contrasto con le finalità e la lettera dell’articolo 2112 del Codice civile, che disciplina appunto la conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di cessione d’azienda. In altre parole, i contratti di lavoro dei dipendenti ceduti a un’altra impresa non impediscono l’applicazione del suddetto articolo del Codice civile, e quindi l’automatica prosecuzione del rapporto, senza pregiudizi per le posizioni dei lavoratori, in capo all’azienda acquirente.
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