Il provvedimento di riclassamento attinente a microzone deve contenere gli elementi che in concreto hanno inciso sul diverso classamento.
Quindi, deve ritenersi non congruamente motivato il provvedimento che si riferisca esclusivamente al rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona considerata, se non contiene ulteriori elementi – come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato – che incidono sull’ulteriore classamento.
Lo ha sostenuto la Corte di cassazione con ordinanza n. 16631 del 25 giugno 2018, pronunciata a seguito di ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate che contestava la decisione della CTR che aveva trovato non motivato l’accertamento del classamento per microzone, annullando l’atto erariale.
Nella pronuncia i giudici osservano che il procedimento di revisione parziale del classamento, originato dallo scostamento del rapporto tra i valori medi della zona considerata e l’insieme delle microzone comunali, deve seguire le stesse regole del procedimento di revisione ordinario, onde evitare che l’amministrazione pubblica possa esercitare in pieno la propria discrezionalità.
Pertanto, il provvedimento di riclassamento deve contenere anche elementi utili che incidono sulla diversa classificazione, perché possa considerarsi motivato il conseguente atto.
Va, inoltre, richiamata la sentenza n. 249/2017 della Corte costituzionale, che ha posto l’accento sull’obbligo di motivazione degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona, incidendo sul diverso classamento dell’immobile.
Tale obbligo va assolto in maniera rigorosa, dovendo porre il contribuente nella condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.
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