Il Testo Unico degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha previsto - nei casi in cui siano previste prestazioni a sostegno del reddito consistenti nell’erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà di cui all’art. 30, comma 1 e all’art. 31 del D.Lgs. n. 148/2015 - l’obbligatorietà del versamento ai Fondi di solidarietà di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
Quindi la contribuzione addizionale è dovuta nell’eventualità di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale.
Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 1113 del 10 marzo 2017, ha reso noto di aver predisposto lo sviluppo e l’evoluzione della procedura "RACE", così da estendere le modalità di riscossione del contributo addizionale per la Cassa integrazione guadagni, alla riscossione dei contributi addizionali di finanziamento delle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà erogate con pagamento diretto.
La procedura RACE provvederà a notificare all’azienda destinataria delle prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà, apposita comunicazione concernente l’importo dovuto a titolo di contributo addizionale relativo ai trattamenti erogati.
Alla lettera di notifica, con evidenza delle codifiche relative ai singoli Fondi di solidarietà e della tipologia di prestazione fruita, sarà allegato il modello di pagamento unificato (mod. F24).
Il pagamento dell’importo richiesto dovrà avvenire, mediante il suddetto modello F24, nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica all’azienda.
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