Nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2017, è stato approvato in esame preliminare, tra gli altri provvedimenti, un decreto del Presidente della Repubblica contenente le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.
La raccolta e il trattamento dei dati, viene sancito, è vietata se motivata dal solo fatto della origine razziale o etnica, della fede religiosa, dell’opinione politica, dell’orientamento sessuale, dello stato di salute, delle convinzioni filosofiche o di altro genere nonché dell’adesione a movimenti sindacali.
Nel testo sono disciplinate le ipotesi di comunicazione dei dati tra Forze di polizia, pubbliche amministrazioni o enti, al fine di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia, nonché l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio per finalità di polizia.
In dette ultime ipotesi, la diffusione di dati ed immagini è consentita solo nei casi in cui sia necessaria per le citate finalità, fermo restando – si legge nel testo del comunicato stampa di fine seduta – “il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la dignità della persona interessata”.
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