La Corte di giustizia delle Comunità Europee - procedimento C-465/03 del 26 maggio 2005 - ha stabilito che l'emissione di nuove azioni per lo sbarco in Borsa non debba rientrare nell'ambito d'applicazione dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE, quindi essa non rileva ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.
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