Con la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022, l’INPS ha recepito le novità introdotte all’art. 1, co. 87 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) in merito ai requisiti per il diritto alla pensione anticipata con Quota 102, entro il 31 dicembre 2022. Per quest’anno, si ricorda, sono necessari: almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
In ogni caso, precisa l’INPS, il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della cd. “finestra mobile”, senza adeguamento agli incrementi alla speranza di vita.
Ai fini del conseguimento della pensione “quota 102”:
Il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
La circolare chiarisce anche il tema della maturazione del requisito contributivo per coloro che effettuano un riscatto: tale contribuzione, anche se accreditata nel corso del 2022 o successivamente, viene considerata acquisita retroattivamente, ora per allora, come se fosse stata accantonata negli anni del periodo oggetto di riscatto. Chi avesse dunque già maturato il requisito anagrafico, una volta raggiunti i 38 anni grazie al riscatto potrà accedere direttamente a pensione, attendendo la finestra spettante a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato.
La circolare conferma anche la possibilità, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dei fondi bilaterali di solidarietà (come il credito), di siglare un accordo sindacale per accompagnare a quota 102 i lavoratori con un assegno di prepensionamento la cui durata, tuttavia, non potrà arrivare oltre marzo 2023.
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