Il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale (ex voucher), ossia le nuove modalità di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, non sono considerati cumulabili con la pensione “quota 100”. Dunque, esclusivamente i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, resi ai sensi dell’art. 2222 cod. civ., quindi caratterizzati dall’assoluta assenza del vincolo di subordinazione, possono essere cumulati con il trattamento previdenziale raggiunto mediante l’opzione “quota 100”.
Il chiarimento è stato fornito dalla Direzione centrale pensioni dell’INPS, ad integrazione di quanto già contenuto nelle circolari n. 11/2019 e n. 117/2019.
Considerato che con la pensione “quota 100” si accede al trattamento previdenziale in deroga ai requisiti ordinari (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), vige una totale incumulabilità con altri redditi sia derivanti da lavoro subordinato che autonomo. Quindi, chi è titolare della pensione “quota 100” e volesse svolgere un’altra attività, vedrà sospendersi il trattamento previdenziale. In particolare, tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (quest’anno pari a 67 anni).
Unica eccezione si ha per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222), nel limite di 5.000 euro lordi annui. Chiaramente in caso di superamento di detta soglia scatta la totale incumulabilità dei due redditi, anche se le somme sono riferite a prima dell’accesso alla pensione.
In considerazione del fatto che sia il libretto famiglia sia il contratto di prestazione occasionale sono due strumenti utili per retribuire lavori svolti occasionalmente, entro il limite massimo economico di 5.000 euro, si poteva presupporre che non rientrassero nel regime di incompatibilità con la pensione “quota 100”.
Tuttavia, come già indicato dall’INPS con la circolare n. 117/2019, la deroga sull’incumulabilità dei redditi vale esclusivamente per il lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente. Pertanto, tutte le altre forme di lavoro occasionale – tra le quali rientra, appunto, il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale – non sono riconducibili a tale deroga.
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