L’Agenzia dell’Entrate, in un parere del 1° ottobre emanato in risposta ad una richiesta di Assosoftware, in merito alla corretta determinazione della Quota integrativa della retribuzione equivalente (Quir), ha specificato quanto segue.
Anche se - per espressa previsione normativa - la monetizzazione mensile della Quir viene tassata ordinariamente, il periodo di fruizione della Quir deve essere inserito nel calcolo della tassazione del Tfr.
Nel caso in cui il pagamento della Quir riferita ad uno specifico anno, slitti a quello successivo, la tassazione deve essere di tipo ordinario, anche se il ritardo del pagamento può essere imputato al tempo occorrente per ottenere il prestito bancario necessario al datore di lavoro per pagare la Quir. Tale rinvio è, infatti, considerato dall'Agenzia delle Entrate come un ritardo fisiologico e di conseguenza, se il pagamento della Quir slitta all’anno successivo, non può applicarsi la tassazione separata riservata ad alcuni emolumenti arretrati.
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