Question time sull'ambito di applicazione della cancellazione automatica delle ipoteche

Pubblicato il 27 gennaio 2011 Ieri, 26 gennaio 2011, nel corso della seduta della commissione Finanze della Camera è stata sollevata un'interrogazione a risposta immediata con cui il Governo è stato sollecitato a fornire chiarimenti riguardo al campo di applicazione della disciplina relativa alla cancellazione semplificata delle ipoteche, già contenuta nel Decreto-legge n. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007, quale risultante dall'inserimento nel Testo unico bancario dell'articolo 40-bis ad opera del decreto legislativo n. 141/2010.

In particolare, i dubbi concernono il campo di applicazione della disposizione, “in relazione a lievi difformità dell'articolo 40-bis del Testo unico bancario rispetto al decreto-legge n. 7 del 2007 e alla collocazione della previsione all'interno di una sezione dedicata ai finanziamenti bancari aventi le caratteristiche del credito fondiario ovvero alle opere pubbliche”. Si è chiesto, quindi, se il campo di applicazione della norma debba ritenersi ristretto, in termini sia soggettivi – se ora cioè la cancellazione semplificata delle ipoteche risulti applicabile ai soli finanziamenti erogati da banche e non più anche a quelli erogati da intermediari finanziari - che oggettivi - se la disposizione non interessi più tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca ma solo quelli aventi le caratteristiche del credito fondiario.

Il sottosegretario, Sonia Vialea, ha risposto all'interrogazione osservando come, sentita, in proposito, anche la Banca d'Italia, la collocazione sistematica della disposizione in questione non sia in realtà “decisiva per definire il campo di applicazione della norma, dovendo, invece, prevalere la formulazione letterale della disposizione, che dovrebbe necessariamente mantenere una portata applicativa ampia”. Senza contare – sottolinea Vialea - che la restrizione del campo di applicazione della disposizione in oggetto sarebbe contraria alla delega legislativa in forza della quale è stato adottato il decreto legislativo n. 141 del 2010.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy