Querela per diffamazione via web valida anche oltre otto mesi

Pubblicato il 26 marzo 2015 Con sentenza n. 12695 depositata il 25 marzo 2015, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso di un imputato, condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di diffamazione via web.

Quest’ultimo, in particolare, aveva pubblicato in un noto sito, un riferimento al nominativo di un suo debitore, che aveva apostrofato con espressioni altamente offensive della reputazione.

Avverso detta condanna, l’imputato deduceva, tra le altre censure sollevate, anche la intempestività della querela, che sarebbe stata sporta oltre i tempi di legge, ovvero dopo ben otto mesi dalla pubblicazione incriminata.

In proposito la Cassazione, con la presente pronuncia, ha innanzitutto precisato che la diffamazione, quale reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni ingiuriose e dunque, nel caso le frasi e le immagini offensive siano immesse sul web, nel momento in cui il collegamento al sito in questione viene attivato.

Invero, è tuttavia possibile – ha proseguito la Corte – che non vi sia un’assoluta contestualità temporale tra l’immissione in rete della notizia e la sua conoscenza da parte del diffamato, qualora quest’ultimo dimostri di averla appresa da terzi in un secondo momento (come per l’appunto, nel caso di specie).

E’ indubbio che detta circostanza si rifletta inevitabilmente sulla problematica della intempestività della querela, il cui onere probatorio ricade su chi deduce l’inutile decorso del tempo, di modo che l’eventuale incertezza si risolva sempre a favore del querelante.

Nel caso di specie – ha ritenuto la Corte – i giudici di merito hanno motivatamente e correttamente ritenuto provata – sulla base delle deposizioni di parte offesa e degli atti processuali - la circostanza che la persona offesa sia stata informata della pubblicazione da terze persone ed in un momento successivo, ovvero, circa due mesi prima della querela.

Querela che deve quindi ritenersi tempestiva, in quanto sporta nei termini di legge.
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