Nel mese di giugno datori di lavoro e consulenti sono tenuti ad elaborare e/o a corrispondere la quattordicesima mensilità.
Le regole di determinazione e le scadenze per l’erogazione sono contenute nei contratti collettivi.
Il periodo di maturazione della mensilità aggiuntiva non coincide con l’anno solare, ma decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
La quattordicesima mensilità rappresenta un emolumento della retribuzione c.d. differito in quanto matura nel corso di più periodi di paga e viene corrisposto in un momento successivo (giugno o talvolta luglio), secondo le previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Previo accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, l’erogazione può avvenire anche tramite la corresponsione del rateo mensile unitamente alla ordinaria retribuzione.
Trattandosi di una previsione di tipo contrattuale, la determinazione delle modalità di pagamento, nonché le modalità e gli elementi retributivi utili al suo calcolo è interamente demandata alle parti sociali.
In genere, così come avviene per le ferie, i permessi retribuiti o la tredicesima mensilità, la maturazione del singolo rateo avviene per mesi interi di lavoro ovvero per frazioni pari o superiori ad un periodo di 15 giorni.
Ciò sta a significare che:
In particolare, ai fini delle modalità di calcolo occorre fare una distinzione tra i lavoratori con retribuzione in misura fissa mensile e quelli con retribuzione su base oraria. I primi avranno diritto a ricevere un importo pari a una mensilità lorda dello stipendio ordinario, per i secondi invece, la quattordicesima sarà determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL di riferimento.
Quanto agli elementi retributivi utili al computo della quattordicesima si evidenzia che non sempre tutte le voci tabellari concorrono alla determinazione del quantum spettante.
Salvo espresse deroghe, si considerano elementi di calcolo della quattordicesima:
Sono, diversamente, escluse:
La quattordicesima mensilità matura anche durante i periodi di malattia, infortunio e malattia professionale, maternità, paternità, congedo matrimoniale, riposi per allattamento, permessi per donazione sangue, godimento di ferie, permessi, festività, ex festività, banca ore.
Diversamente, non risultano utili alla maturazione dell’emolumento retributivo differito le assenze a titolo di:
La mensilità aggiuntiva concorre interamente alla formazione dell’imponibile contributivo del mese ed è assoggettata ad imposizione fiscale ordinaria.
Per quanto concerne l’aspetto previdenziale, va precisato che, per l’anno 2024, l’esonero contributivo sulla quota IVS a carico del lavoratore (il 6% o 7%) non trova applicazione sull’ammontare delle mensilità aggiuntive o dei suoi ratei.
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