Quattordicesima 2018 seconda tranche

Pubblicato il 20 novembre 2018

L’importo aggiuntivo di euro 154,94 (c.d. quattordicesima) spetta ai titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo ed i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Con messaggio n. 4303 del 19 novembre 2018, l’INPS ha descritto le modalità di pagamento dell'importo aggiuntivo per l'anno 2018 che, per le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.

E’ stato, quindi, attribuito provvisoriamente l'importo aggiuntivo per l'anno 2018 in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato.

Le procedure hanno, poi, verificato che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l'anno 2018.

Limiti di reddito annui per la somma aggiuntiva

 

Anno

 

Importo aggiuntivo massimo

Reddito dei trattamenti pensionistici del titolare

Limite personale

 

Limite familiare

 

2018

154,94

6.751,40

9.894,69

19.789,38

Nel caso in cui l'importo complessivo dei trattamenti di pensione del titolare sia compreso fra il trattamento minimo (6.596,46) e il trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo (6.751,40), verrà corrisposta la differenza, a condizione che risultino soddisfatti i limiti di reddito personali e/o coniugali, anch’essi maggiorati dell’importo aggiuntivo.

In caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale non deve comunque essere superato il limite di reddito personale.

Nei casi di pensionato titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del prorata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.

Pagamento

Chiarisce l’Istituto che la quattordicesima sarà corrisposta con la rata di pensione di dicembre 2018.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto al 31 dicembre 2018, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, la corresponsione verrà effettuata sulla mensilità di dicembre, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste.

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