Qualificate, il Fisco arretra
Pubblicato il 15 aprile 2008
Con il decreto del ministro dell’Economia del 2 aprile 2008, diffuso ieri e in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, è stata fissata la nuova percentuale imponibile degli utili e redditi equiparati corrisposti dai soggetti Ires, residenti e non residenti, percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori, su partecipazioni qualificate e da società semplici e associazioni artistiche e professionali equiparate residenti, su ogni tipo di partecipazione. La nuova misura di imponibilità pari al 49,72% si allinea alla nuova aliquota Ires, con una complessiva riduzione del prelievo totale tra società e socio. Per imprenditori individuali residenti, Snc e Sas residenti, la percentuale esente degli utili e proventi corrisposti da soggetti Ires, residenti o no è del 50,28%. Resta ferma la tassazione al 100% degli utili provenienti da società residenti in paradisi fiscali e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in tali società. Queste percentuali garantiscono la neutralità dell’Ires per il socio con aliquota marginale Irpef del 43%. Esse si applicano ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 luglio 2007; alle plusvalenze e minusvalenze dal 1° gennaio 2009, mentre per quelle plus e minus derivanti da atti di cessione fatti nel 2008, ma con corrispettivo incassato dal 2009, continuerà ad applicarsi l’esenzione o indeducibilità del 40%.