Fornite le istruzioni, con risoluzione n. 26 del 15 aprile 2021, per correggere l’errata indicazione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018.
In particolare, alcuni contribuenti hanno evidenziato di avere erroneamente compilato il prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione invece dell’importo dell’aiuto spettante.
Ciò ha condotto ad una iscrizione nel RNA di un importo superiore rispetto all'aiuto di stato effettivamente fruito.
Gli errori hanno riguardato la deduzione forfetaria stabilita per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, Dlgs. n. 446/1997 (codice aiuto 354).
Tale registro è stato istituito per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Le modalità di funzionamento sono contenute nel D.I. n. 115/2017, che differenzia tra gli aiuti per cui è necessario un procedimento di concessione, dagli aiuti non soggetti a provvedimenti di concessione o di autorizzazione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”).
Sono questi ultimi che vengono gestiti dall’Agenzia delle Entrate, la quale registra sul RNA i dati indicati dai contribuenti nell’apposito prospetto presente nelle dichiarazioni fiscali.
Ma come si deve procedere qualora sia stato indicato nel suddetto prospetto al posto dell’ammontare del beneficio la deduzione o la variazione in diminuzione?
La risoluzione n. 26/2021 fornisce la soluzione affermando che è possibile presentare una dichiarazione integrativa indicante l’importo corretto, ai sensi dei commi 8 e 8-bis, articolo 2, DPR n. 322/1998.
L’Agenzia, da parte sua, correggerà, riducendolo, il maggior importo dell’aiuto precedentemente iscritto in RNA.
Nel caso trattato, la sanzione amministrativa sarà quella fissa - da 250 a 2.000 euro - prevista dall’art. 8, comma 1, Dlgs. n. 471/1997. Ammesso il ravvedimento operoso (art. 13, DLgs. n. 472/97).
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