Pubblicità del legale senza suggestioni

Pubblicato il 19 novembre 2010 Con sentenza n. 23287 del 18 novembre 2010, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della censura nei confronti di due avvocati che, per fare pubblicità al proprio studio legale, avevano utilizzato lo slogan “ Alt, assistenza legale per tutti”.

La Corte di legittimità, pur riconoscendo come la Legge Bersani del 2006 abbia abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, il divieto di svolgere pubblicità informativa, ha sottolineato che, nella specie, ciò che veniva contestato ai due legali erano le modalità ed il contenuto della pubblicità posta in essere ritenuta troppo suggestiva.

E' infatti illegittimo – si legge nel testo della decisione – l'utilizzo di forme di pubblicità comparative attuate con messaggi di suggestione “che inducono a ritenere, in modo emotivo e riflessivo, che valga la pena di visitare quello che appare uno studio legale aperto e accessibile, senza le formalità tipiche dello studio legale”.

Lo stesso regolamento deontologico forense – ricorda la Corte - espressamente dispone, al suo articolo 17, che le informazioni devono rispettare la dignità ed il decoro della professione non potendo assumere i connotati di pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. Senza considerare che l'articolo 19 dello stesso regolamento fa altresì riferimento al divieto di acquisizione della clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy