Pubblicità con Iva a due vie

Pubblicato il 20 febbraio 2009 La Corte di giustizia Ue con la sentenza di ieri, relativa al procedimento C-1/08 in cui era parte l’Italia, ha fornito diverse soluzioni al problema relativo al luogo di tassazione Iva delle prestazioni pubblicitarie. La presentazione ai giudici comunitari della questione pregiudiziale del luogo di tassazione delle prestazioni pubblicitarie era stata posta dalla Corte di cassazione, la quale aveva analizzato una controversia che interessava un’agenzia pubblicitaria austriaca con il rappresentante fiscale italiano, che aveva acquistato in nome proprio e per conto di clienti austriaci e tedeschi spazi pubblicitari presso media italiani. Ai giudici comunitari è stato chiesto di dirimere il dubbio su quale dovesse essere il luogo di tassazione dei servizi pubblicitari nel caso in cui il prestatore di servizi fosse stabilito in uno Stato membro (Italia), mentre il destinatario della prestazione fosse stabilito in uno Stato terzo, con rappresentante fiscale in questo Stato membro, che a volte è il destinatario finale, cioè il committente di pubblicità, e altre un destinatario intermedio che effettua egli stesso una prestazione per i propri clienti, ossia i committenti di pubblicità. Secondo i giudici lussemburghesi l’individuazione del luogo di utilizzo del servizio pubblicitario si applica sia alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente sia a quelle fornite indirettamente al committente e fatturate a un terzo che, a sua volta, le fattura al committente stesso. La Corte, quindi, precisa che il Paese nel quale ha luogo l’effettiva utilizzazione delle prestazioni pubblicitarie è quello dal quale vengono diffusi i messaggi (cioè “partono”) e non quello in cui gli stessi sono materialmente diffusi. La designazione del rappresentante fiscale, poi, non ha rilevanza sulla natura imponibile o meno di prestazioni effettuate o ricevute da un soggetto non residente, se tale rappresentante non svolge un ruolo economico nelle stesse prestazioni, cioè se non interviene nelle operazioni di pagamento a valle e a monte del rapporto (se interviene come intermediario senza rappresentanza).
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