Entro fine anno la sanatoria delle omissioni contributive per le Pubbliche amministrazioni

Pubblicato il 20 novembre 2023

Nessuna prescrizione, sino al 31 dicembre 2023, dei contributi non versati all’Inps dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2018.

L’agevolazione, prevista ai commi 3 e 4 dell’articolo 9 del decreto legge n. 228/2021 e dell’articolo 9, comma 1, lettera a) e lettera b), del decreto legge n. 198/2022, riguarda le sole amministrazioni pubbliche e si riferisce alle contribuzioni previdenziali, a quelle di finanziamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Questo quanto chiarito dall’Inps nella circolare n. 92 del 17 novembre 2023.

Destinatari

Destinatarie delle disposizioni in oggetto sono le seguenti pubbliche Amministrazioni:

Dipendenti pubblici

L'articolo 3 della L. 335/1995 dispone, ai commi 9 e 10, che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi cinque anni; tale misura è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti iscritti, a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, presso le gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria applicando una sorta di sanatoria per tutti i periodi ricadenti entro il 31 dicembre 2014.

L'articolo 11, co. 5 del decreto legge n. 162/2019 ha poi ulteriormente prorogato i termini nei confronti delle sole amministrazioni pubbliche consentendo il versamento della contribuzione omessa sino al 31 dicembre 2015 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2017 dal decreto legge n. 228/2021) entro il 31 dicembre 2022 includendo anche le contribuzioni relative al finanziamento dei trattamenti di fine servizio.

Per effetto dell’articolo 9 del decreto legge n. 198/2022 i predetti termini sono stati estesi di un anno comprendendo le contribuzioni omesse sino al 31 dicembre 2018, che possono quindi essere versate dalle amministrazioni pubbliche sino al 31 dicembre 2023.

Ne deriva che nel caso in cui sia stato valorizzato il conto assicurativo degli iscritti attraverso l’invio dei flussi di denuncia comprensivi dei dati utili ai fini previdenziali, anche in assenza del relativo versamento contributivo, sarà possibile erogare le relative prestazioni.

Se, invece, le denunce non siano state trasmesse e non sia stata versata la contribuzione previdenziale, per poter procedere all’erogazione della prestazione, occorrerà acquisire dal datore di lavoro documenti di data certa dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato utile ai fini previdenziali.

Resta fermo che l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro sono dimostrate dalla presenza di denunce nelle quali non sia stato valorizzato l’elemento relativo all’imponibile previdenziale.

Ai fini dell’erogazione della prestazione, sarà quindi necessario acquisire dal datore di lavoro documentazione idonea alla determinazione del medesimo imponibile previdenziale.

Per tutte le fattispecie descritte, ai fini della valorizzazione del conto, sarà necessario l’invio del flusso di denuncia da parte del datore di lavoro.

Gestione separata

Stesso discorso anche per la contribuzione dovuta alla gestione separata dell'INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sino al 31 dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni committenti potranno inviare le denunce contributive ed effettuare i versamenti contributivi ai propri collaboratori ancorché i termini siano ormai prescritti.

Le Pa potranno effettuare poi la regolarizzazione spontaneamente o su denuncia del singolo prestatore, aggiornando in tal modo l'estratto conto del collaboratore.

Dal 1° gennaio 2024, per i periodi per i quali siano stati erogati e denunciati compensi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi similari senza versamento della relativa contribuzione nella Gestione separata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione sarà possibile esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia.

Sanzioni civili

Secondo quanto stabilito dall’articolo 21, co. 2 del decreto legge n. 44/2023, sulle somme oggetto delle regolarizzazioni non sono dovute le sanzioni civili per l'omesso versamento dei contributi.

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