Pubblicazione delle sentenze: l'interessato può chiedere l'oscuramento del proprio nome
Pubblicato il 04 gennaio 2011
Reso noto dal Garante per la privacy il documento contenente le linee guida da seguire in caso di pubblicazione delle sentenze a fini di informazione giuridica. E' infatti apparsa sulla Gazzetta ufficiale del 4 gennaio scorso la deliberazione datata
2 dicembre 2010 che tutela il diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti in vicende giudiziarie e diretta ad uffici giudiziari, editori di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico e privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, incluso reti di comunicazione elettronica, a fini di informazione.
Dopo aver constatato l'utilità della diffusione delle sentenze, il Garante precisa che non devono mai apparire i dati dei minori e delle parti coinvolte in procedimenti relativi al diritto di famiglia e allo stato delle persone. Al di là di tali situazioni particolari l'omissione del nominativo deve essere richiesta dalla persona interessata a mezzo di istanza al giudice, giustificandone i motivi e prima che venga chiuso il relativo giudizio. La richiesta è personale e non può riguardare altri soggetti.
Si specifica che gli originali delle sentenze devono sempre contenere i nomi delle parti. Inoltre non è compito delle cancellerie che rilasciano le copie provvedere alla cancellazione dei nomi, ma dovrà adoperarsi chi pubblica il provvedimento.
In alcuni casi è lo stesso giudice che d'ufficio dispone l'oscuramento dei nomi quando dalla loro pubblicazione ne possa derivare un pregiudizio per la vita sociale e relazionale del soggetto.