Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M. 9 settembre 2021 viene resa operativa la norma riguardante il contributo per le attività economiche “chiuse” durante l’emergenza da covid-19. Come noto, l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 73/2021 convertito (cd. “Sostegni-bis”) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” - con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021 – al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021, la “chiusura” di alcune attività economiche per un periodo complessivo di almeno 100 giorni. A norma dell'articolo 11 del D.L.n.105/2021 una quota pari a 20 milioni di euro delle suddette risorse è stata destinata, in via prioritaria, alle attività che, alla data del 23 luglio 2021, risultano chiuse a seguito delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n.19/2020. In attuazione delle suddette disposizioni, con il decreto del Mise in esame si individuano i soggetti beneficiari delle risorse a disposizione delle attività economiche chiuse, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione nonché gli ulteriori elementi utili per l'attuazione della misura di favore.
Possono beneficiare dell’aiuto previsto – sotto forma di contributo a fondo perduto - i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che:
a) alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del D.L.n.105/2021) svolgevano come attività “prevalente” (comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate), un'attività “chiusa” rientrante tra quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n.73/2021):
Le attività di cui all’allega di cui sopra sono quelle di seguito riportate.
Codice ATECO |
descrizione |
47.78.31 |
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) |
49.39.01 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting |
59.14.00 |
Attività di proiezione cinematografica |
79.90.11 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
82.30.00 |
Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 |
Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 |
Corsi di danza |
90.01.01 |
Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 |
Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.09 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.02.00 |
Attività di musei |
91.03.00 |
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
92.00.02 |
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 |
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 |
Gestione di stadi |
93.11.20 |
Gestione di piscine |
93.11.30 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.13 |
Gestione di palestre |
93.21 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 |
Sale giochi e biliardi |
93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.04 |
Servizi dei centri per il benessere fisico |
96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie |
Per poter beneficiare degli aiuti, alla data di presentazione dell'istanza, i soggetti interessati devono:
Restano, invece, fuori dalla possibilità di accedere al contributo in esame:
Con l’articolo 5 del decreto in esame, il Mise stabilisce che, successivamente alla chiusura del termine di trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie previste:
• sono “prioritariamente” ripartite, in parti uguali, nella misura di 20 milioni di euro, ai soggetti che svolgono le attività previste dal codice ATECO 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e similari), con un limite massimo, per ciascun beneficiario, di 25.000 euro.
• per i “residui” 120 milioni di euro (unitamente ad eventuali somme che dovessero residuare dalla quota assegnata in via prioritaria) agli altri beneficiari del contributo (ossia ai soggetti che svolgono le attività di cui all’allegato 1 al D.M.) con le seguenti modalità:
Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi e i compensi rispettivamente di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 54, comma 1 del Tuir, relativi al periodo d'imposta 2019.
Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di “nuova costituzione” che non ha dichiarato ricavi e compensi nel periodo di imposta 2019, il contributo sarà riconosciuto nella misura minima, ovvero 3.000 euro.
Se le risorse messe a disposizione non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a euro 3.000, l'Agenzia delle entrate provvederà a ridurre in modo “proporzionale” il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
I soggetti interessati alla fruizione del contributo a fondo perduto - nei limiti della dotazione finanziaria prevista - potranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti per accedere al beneficio. Detta istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998) delegato al servizio del cassetto fiscale.
Sarà un apposito provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, a definire le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione ed ogni altro elemento necessario.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia mediante “accreditamento diretto” sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza. Il provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020.
Il contributo a fondo perduto, per espressa disposizione:
Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni dalla comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni ed integrazioni. L’operatività delle disposizioni del decreto, infatti, è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
Quadro Normativo |
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