Provvedimento del Mef sulle segnalazioni antiriciclaggio: allarme in presenza di idonea connessione soggettiva
Pubblicato il 21 maggio 2011
Con un recente provvedimento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto in materia di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio sottolineando come l'allarme antiriciclaggio debba scattare in presenza di una “
connessione soggettiva” che sia idonea a far sorgere il sospetto “
sull'eventuale origine illecita del denaro”, non essendo sufficiente, di per sé, il riscontro di elementi oggettivi di anomalia.
Sulla scorta di tale conclusione è stata annullata un'incolpazione per violazione dell'articolo 3 del Decreto legge 143/1991 disposta nei confronti di un intermediario finanziario che non aveva segnalato all'Uif della Banca d'Italia una serie di trasferimenti di denaro all'estero da parte di un correntista.
In particolare, il Mef ha ritenuto determinante la situazione soggettiva del direttore della banca intermediaria che aveva identificato il cliente identificandolo e registrandolo in archivio come persona fisica con accesso al conto corrente; per il Mef, non avendo detto soggetto chiesto né affidamento né concessione di mutuo, il responsabile di filiale “
non poteva conoscerne il profilo economico e la situazione reddituale”.