Provvedimenti nell’interesse del minore: non ricorribili in Cassazione

Pubblicato il 11 luglio 2018

Secondo la Prima sezione civile della Cassazione, ha natura di atto di giurisdizione e non contenziosa il decreto con cui l’autorità giudiziaria assume i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, ai sensi dell’articolo 333 del Codice civile, al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore.

Detto provvedimento è, altresì, privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al secondo comma della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali di cui agli articoli 739 e 742 c.p.c..

Conseguentemente, lo stesso non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 11, comma 7 della Costituzione.

Ok al diritto di visita dell'ex partner se è nell'interesse dei minori

E’ quanto si legge nel testo dell’ordinanza n. 18149 del 10 luglio 2018, con cui è stato dichiarato inammissibile un ricorso promosso in sede di legittimità contro il decreto della Corte d’appello che aveva parzialmente modificato il provvedimento di primo grado, stabilendo che la ex compagna della madre potesse incontrare e tenere con sé i figli minori della ex partner, in considerazione del rapporto affettivo con questi esistente, nell’interesse dei minori medesimi.

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