Proventi da illecito: vanno tassati, compresi i vantaggi da danno evitato

Pubblicato il 19 ottobre 2021

I proventi da attività illecita, anche se non rientrano nelle categorie previste dall’art. 6, comma 1, del TUIR, devono essere sottoposti a tassazione.

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 28629 del 18 ottobre 2021, in riferimento ad un giudizio tributario, attivato da un imprenditore oppostosi a un avviso di accertamento che riguardava, tra l’altro, l’omessa dichiarazione di somme delle quali lo stesso si era asseritamente appropriato, giusta sentenza penale di condanna per bancarotta.

La CTR aveva accolto le ragioni del contribuente evidenziando che la somma in oggetto rappresentava il rimborso di un prestito effettuato alla società, poi fallita, e che la condanna penale era intervenuta in ragione dell’omessa postergazione della restituzione del finanziamento, non potendo detta restituzione integrare un provento illecitamente percepito in ragione del delitto commesso.

L’Agenzia delle Entrate non aveva condiviso questa lettura e si era rivolta alla Suprema corte: a suo dire, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente escluso dai proventi illeciti la somma che il contribuente aveva illegittimamente prelevato dalle casse della società fallita così evitando una perdita.

Motivo, questo, giudicato fondato dalla Sezione tributaria della Cassazione.

Il danno evitato in conseguenza del reato è provento illecito da sottoporre a tassazione

Era pacifico, nel caso in esame, che il contribuente fosse stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in quanto, avendo finanziato la società fallita nella qualità di socio della stessa, aveva provveduto al rimborso del proprio credito postergato in violazione della par condicio creditorum.

Una tale condotta – si legge nella decisione – non era solo incauta, perché avrebbe condotto al fallimento della società, ma era da ritenere delittuosa, avendo comportato, indiscutibilmente, un vantaggio patrimoniale per l’amministratore/creditore, tale da integrare un provento tassabile.

Come aveva correttamente sostenuto l’Amministrazione finanziaria, infatti, il provento illecito conseguente alla commissione di un reato non va inteso in senso solo positivo (incremento patrimoniale), ma anche in senso negativo (perdita evitata).

Nel caso di specie, l’amministratore non avrebbe potuto restituire a sé stesso il finanziamento erogato come socio, tanto che, in proposito, era stato condannato per bancarotta.

Da qui il compito del giudice di merito di quantificare l’incidenza fiscale del vantaggio patrimoniale conseguito dal contribuente con il suo comportamento illecito.

Ciò, anche alla luce del fatto che, senza la prova della capienza dell’attivo fallimentare circa il credito indebitamente restituito, era ragionevole ritenere che il danno evitato fosse pari al suo intero ammontare.

La Cassazione, in definitiva, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, primo comma, del DPR n. 917/1986, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all’avere evitato un danno”.

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