Prova scritta all'esame di avvocato: No alla rielaborazione “servile” di altro testo

Pubblicato il 16 giugno 2011 Il Consiglio di stato, con sentenza n. 3399 del 6 giugno 2011, ha ribaltato la decisione con cui il Tar della Calabria aveva accolto il ricorso di una candidata all'esame di avvocato, sessione 2009, avverso la graduatoria relativa ai soggetti che avevano superato l'esame scritto nonché avverso il verbale con il quale la commissione d'esame aveva annullato la sua prova di diritto civile, ritenendo che “tale elaborato contiene trascrizioni pressoché integrali, ovvero ovviamente parafrasate, del tema svolto sul medesimo argomento quale pubblicato su pareri di diritto civile ed. Giuffrè 2009” e “pertanto l'elaborato non può ritenersi frutto di genuina redazione da parte del candidato”.

I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso presentato del ministero della Giustizia, hanno spiegato come la disposizione di cui all'articolo 23 del Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, possa dirsi violata non solo quando emerga una “riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione”, ma anche qualora si riscontri un'“impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un'imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro di confronto”, ovvero qualora l'elaborato si presenti “pedissequamente ripetitivo del testo assunto a parametro di raffronto, così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste”.

Ed infatti – conclude il Collegio - “l'avvenuta “copiatura” del testo oggetto della prova di esame non ricorre solo in ipotesi di diretta riproduzione (parziale o totale) di un testo, ma anche laddove il primo appaia costituire, nel suo complesso, una rielaborazione “servile” e meramente “imitativa” di altro testo”.
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