Prova della notifica mediante timbro delle Poste

Pubblicato il 10 gennaio 2019

Nell’ambito del processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è da ritenere “validamente fornita” dal notificante attraverso la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste.

La veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro, infatti, è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico e si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione.

In detto contesto, non assume nemmeno rilevanza l’eventuale mancanza di sottoscrizione da parte dell’agente, mancanza che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, in considerazione della possibilità di identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta ad substantiam dalla legge.

Del resto, all’apposizione del timbro datario delle poste sulla distinta cumulativa non può essere attribuito altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale.

Anche senza deposito della ricevuta

Sono questi gli assunti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per come richiamati dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell'ordinanza n. 232 dell’8 gennaio 2019.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha cassato la decisione con cui la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria contro la sentenza tributaria di primo grado.

In questa, la declaratoria di inammissibilità era stata motivata dal mancato deposito, entro il termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione.

Questo anche se l’Agenzia appellante aveva depositato le distinte riportanti l’elenco delle raccomandate consegnate per la notifica, come attestato da timbro dell’ufficio postale, tra le quali risultavano quelle relative all’atto di appello destinato alla contribuente.

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