In due recenti decisioni, la Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni per quel che riguarda le procedure di protezione internazionale.
In primo luogo, la Prima sezione civile, con sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018, ha enunciato il principio secondo cui, in materia di protezione internazionale, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell'audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l'udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio.
Questo – si legge in decisione - salvo il caso dell'accoglimento dell'istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.
Nella medesima decisione, i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate con riferimento al Decreto legge n. 13/2017 (cosiddetto “Decreto Minniti”) recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”.
Dette questioni sono state ritenute irrilevanti e manifestamente non fondate.
Di seguito, si segnala l’ordinanza n. 16420 del 21 giugno 2018 con cui la Sesta sezione civile della Cassazione ha affermato che l'inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero - introdotta con l'art. 35 bis, comma 14 del Decreto legislativo n. 25/2008 - non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse anteriormente alla data del 17 agosto 2017.
Questo in quanto la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale è differita a tale data.
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