Protesto illegittimo: il danno all'immagine va provato

Pubblicato il 12 settembre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18476 depositata l'8 settembre 2011, ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso la risarcibilità, nei suoi confronti, del danno all'immagine subito in considerazione dell'illegittimo protesto di quattro assegni bancari emessi entro i limiti dell'affidamento concesso da un istituto di credito e prima che il relativo rapporto fosse risolto. Proprio a causa dei quattro protesti la società si era dovuta difendere per evitare il fallimento.

Alla ricorrente, i giudici di gravame avevano sì riconosciuto i danni relativi alle spese sopportate per resistere ad istanze di fallimento proposte nei suoi confronti, ritenendo, per contro, infondata l'ulteriore richiesta avanzata con riferimento al danno all'immagine in assenza di produzione probatoria in proposito.

Tale posizione è stata confermata dalla Corte di legittimità, secondo cui anche se la semplice illegittimità del protesto costituisce un indizio in ordine alla esistenza di un pregiudizio alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, la stessa “non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio”.
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