Protesto illegittimo con responsabilità della banca e del notaio

Pubblicato il 06 giugno 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8787 del 31 maggio 2012, si è pronunciata con riferimento ad una vicenda giudiziaria in cui i tre titolari di un conto corrente cointestato avevano avanzato richiesta di risarcimento alla banca ed al notaio per i danni subiti a seguito del protesto di quattro assegni facenti parte di un libretto di cui era stato denunciato lo smarrimento e dunque illecitamente utilizzati da ignoti

I giudici di legittimità hanno, in particolare, precisato che la banca, qualora dall’esito dell’esame esterno della firma di traenza emerga la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato dal correntista, non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha “l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno, e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli”. Una diversa condotta costituisce – continua la Corte - causa del fatto ingiusto della eventuale pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano.

Per quel che riguarda il pubblico ufficiale, inoltre, la Cassazione ne riconosce la corresponsabilità qualora ometta di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, in quanto “nell’adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno”.

In definitiva, quindi, l’istituto di credito ed il notaio sono stati ritenuti responsabili, in solido tra di loro, dei danni derivati dall’erronea elevazione del protesto.
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