Prossima la data di invio della documentazione sul transfer pricing. I chiarimenti delle Entrate
Pubblicato il 16 dicembre 2010
Dopo il provvedimento dello scorso 29 settembre 2010, con cui l’agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di documentazione che le società che intrattengono rapporti con l’estero devono mantenere nei confronti delle loro consociate, è finalmente giunto un altro documento di prassi che specifica gli ulteriori oneri documentali che le società devono rispettare se vogliono avvalersi dell’esonero da sanzioni in caso di accertamenti effettuati ai sensi di quanto stabilito dal decreto legge n. 78/2010.
Proprio l’articolo 26 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, dal titolo “
Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 110 del Tuir, con possibilità di non applicazione di tali sanzioni nel caso in cui il contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, consegni agli organi di controllo una specifica documentazione prevista dal citato Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Con la circolare n.
58/E/2010, del 15 dicembre, l’Agenzia tiene a sottolineare che la redazione della documentazione idonea in materia di transfer pricing non è un obbligo, ma un onere richiesto per avvalersi dell’esonero dalle sanzioni e finalizzato, soprattutto, ad implementare la collaborazione tra Fisco e contribuenti. Infatti, viene premiato il contribuente che predispone la documentazione ad hoc entro il termine previsto dal provvedimento della stessa Agenzia, rispettando le modalità e i termini indicati a seconda che la documentazione si riferisca o meno ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 471/1997.
Il provvedimento dello scorso 29 settembre fissa, poi, al prossimo 28 dicembre (90 giorni dalla sua pubblicazione) la data spartiacque per l’invio della suddetta documentazione, relativamente ai periodi pregressi mentre, a regime, la documentazione dovrà essere inviata entro lo stesso termine coincidente con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dunque, la circolare n. 58 esamina le varie fattispecie in cui si può trovare una società che presenta la documentazione entro la data del 28/12/2010, anche nel caso in cui la stessa sia già stata oggetto di verifica, ma per la quale non sia ancora stato notificato l’accertamento. Mentre se gli accertamenti sono stati già notificati al prossimo 28 dicembre, l’esonero da sanzioni sarà subordinato al fatto che il contribuente abbia presentato documenti assimilabili a quelli indicati dal nuovo provvedimento. Inoltre, se le società inviano la comunicazione entro la data indicata di fine anno, avranno tempo fino al 30 giugno 2011 per predisporre la parte relativa ai criteri di formazione dei prezzi adottati purchè, in caso di controlli, i documenti siano inviati entro i 15 giorni dalla richiesta.
La Circolare, inoltre, dopo aver ribadito cosa si intende per documentazione idonea e non ai fini dell’esonero da sanzioni, indica il set di documenti che i contribuenti devono predisporre. Si tratta – come già specificato nel Provvedimento di settembre – del “Master file” e della “Documentazione nazionale”. Tale documentazione si ritiene idonea quando è in grado di fornire un quadro informativo che consente il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento applicati al principio del “valore normale”, non dovendo tenere conto di omissioni o di inesattezze che non ne comportino l'attendibilità complessiva.