Prospetto disabili entro il 1 febbraio

Pubblicato il 21 gennaio 2021

Il prossimo 1° febbraio ( il 31 gennaio 2021 cade, infatti, di domenica) - e salvo proroghe dell'ultima ora  - scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili 2021.

Quest'anno l'adempimento giunge a seguito di un importante chiarimento del Ministero del lavoro (circolare n. 19 del 21 dicembre 2020) che, in via estensiva, ha ritenuto applicabile la sospensione degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità di cui all’art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 alle imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per emergenza Covid-19.

Cosa è il prospetto informativo disabili

Il prospetto informativo disabili (articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999) è la dichiarazione annuale con la quale i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano, su base nazionale, almeno 15 dipendenti indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette nonchè ai posti di lavoro con relative mansioni disponibili.

La trasmissione della dichiarazione è obbligatoria solo nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente (i.e. 31 dicembre 2020 ai fini del prospetto informativo disabili 2021), tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. E' fatta salva l'ipotesi della compensazione intergruppo in cui l’azienda eventualmente indicata per le unità assunte in eccedenza o in riduzione dovrà presentare il prospetto informativo anche nel caso non sia obbligata.

Contenuti

Nel prospetto informativo devono essere indicati:

Termini e modalità di comunicazione

Il prospetto informativo deve essere compilato e inviato telematicamente tramite l'applicativo reso disponibile dai servizi informatici presso cui il datore di lavoro è tenuto ad operare (sistema di invio del prospetto informativo on line del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sistema Pid o altro sistema informativo della regione). Non è necessario alcun documento cartaceo a corredo.

Regole base da osservare

N.B. In una sezione dedicata del portale www.cliclavoro.gov.it sono pubblicati gli indirizzi dei servizi informatici per l’invio del Prospetto Informativo on line e ogni informazione utile sulle diverse modalità di accreditamento ai servizi medesimi.


I servizi informatici rilasciano una ricevuta che indica la data e l’ora di ricezione del prospetto. La ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'assolvimento dell'obbligo di legge. 

Quota di riserva

Si ricorda che la quota di riserva è proporzionata al numero dei dipendenti e comporta l'assunzione di un numero di lavoratori disabili nelle seguenti misure riportate in tabella:

Dimensione aziendale

 

Quote di riserva

 

Più di 50 dipendenti

 

7% dei lavoratori occupati

 

Da 36 a 50 dipendenti

 

2 lavoratori

 

Da 15 a 35 dipendenti

 

1 lavoratore

 

Fino a 14 dipendenti

 

Nessun obbligo

 

Sospensione degli obblighi di assunzione per CIG

Gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili sono sospesi (art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 e art. 4 del D.P.R. n. 333 del 2000) per le imprese che:

In via amministrativa, la sospensione in argomento è stata estesa anche alle seguenti  fattispecie:

L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto.

Il superamento della situazione di crisi determina il ripristino automatico dell'obbligo, a carico del datore di lavoro, di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti.

La sospensione degli obblighi assunzionali non ha riflessi sull'invio telematico del prospetto informativo disabili, che resta pertanto obbligatorio alla condizioni prima indicate.

Sanzioni

L’azienda che non adempie all'invio del prospetto informativo disabili è soggetta ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo

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