La riformulazione contenuta nell'art. 8 del Decreto Agosto, all'art. 93, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine, ha il duplice scopo di introdurre una deroga alla regole generali d'applicazione della causale per le proroghe o i rinnovi, nonché di abrogare la proroga automatica dei contratti a tempo determinato nei termini di cui all'art. 93, comma 1-bis, Decreto Rilancio.
Nella specifico, la nuova disciplina, applicabile a decorrere dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, consente di derogare alle disposizioni contenute nell'art. 21, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sino al 31 dicembre 2020, ammettendo proroghe o rinnovi, senza necessità di specificazione della causale ex art. 19, comma 1, nei limiti della durata massima consentita e per una sola volta.
Ai sensi del comma 1, art. 8, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in deroga all'art. 21, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo Testo Unico dei Contratti.
A maggior comprensione della fattispecie, si rammenta che l'art. 21, comma 01, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ammette il rinnovo di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al ricorrere delle condizioni già enunciate dall'art. 19, comma 1 e relative a:
Altresì, il medesimo comma subordina la proroga, per un periodo superiore ai dodici mesi, alla presenza delle già enunciate causali.
In tale ambito, le disposizioni del Decreto Agosto permettono di derogare complessivamente al dettato dell'art. 21, salvo l'espresso richiamo ai limiti di durata massima.
Ciò assunto, ammessa la deroga alle causali, per una sola volta e fino al 31 dicembre 2020, e fermi restando i limiti di durata massima, per espressa previsione dell'art. 8, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, la deroga attira a sé anche le ulteriori indicazioni contenute nell'art. 21 e relative al c.d. stop and go (comma 2) ed al numero massimo di proroghe (comma 1).
Il quadro normativo sopra enunciato permette, a parere di chi scrive, la possibilità di affermare il seguente ambito di applicazione:
Neutralità delle precedenti disposizioni
Come specificato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota 16 settembre 2020, n. 713, intervenendo, il Decreto Agosto, in revisione dell'art. 93, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 104, le proroghe o i rinnovi agevolati a cui si è dato corso in forza della previgente normativa devono intendersi neutrali rispetto alle nuove proroghe o rinnovi "agevolati", consentendo la stipula del predetto atto anche laddove il medesimo rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato in applicazione della precedente formulazione dell'art. 93.
Allo stesso modo, atteso che la lett. b), del comma 1, art. 8, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ha abrogato il comma 1-bis, art. 93, introdotto in sede di conversione del Decreto Rilancio, relativo alla proroga forzata ed automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell'attività lavorativa causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, deve ritenersi che la proroga automatica forzata (intervenuta nel periodo di vigenza della precedente disposizione e, dunque, dal 18 luglio 2020 al 14 agosto 2020) sia neutrale anche rispetto ai limiti di durata massima di ventiquattro mesi.
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