La proroga biennale per le imposte di registro, ipotecaria e catastale che la legge 289 del 2002 dispone, opera limitatamente agli accertamenti di valore, non anche per la revoca delle agevolazioni in materia chieste al momento della registrazione dell’atto (di compravendita). Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza di Ctp Pistoia n. 143/02/07.
La detta proroga dei termini è collocata nell’articolo 11, comma 1-bis della legge 289/2002, che espressamente disciplina la fattispecie dell’accertamento di valore nel caso di non accesso alla norma agevolativa di definizione degli atti attraverso la maggiorazione del venticinque per cento del valore dichiarato. Il contribuente poteva usufruire di tale disposizione agevolativa ma, in ipotesi di mancato accesso, alcuna proroga è stata prevista dal legislatore per il termine. La non previsione esclude così la proroga di esso, che – come chiaramente indicato nello Statuto del contribuente - va espressamente previsto per legge.
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