Con le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio, viene ampliato il periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, previsto dal Decreto Cura Italia, per i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa per eventi direttamente riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, la nuova formulazione dell'art. 19, Legge 24 aprile 2020, n. 27, ad opera dell'art. 68, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, incrementa di ulteriori cinque settimane il periodo di concessione richiedibile - in aggiunta alle preesistenti nove settimane - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio e sino al 31 agosto 2020. Altresì, ove necessario, sarà possibile richiedere ulteriori quattro settimane per il periodo decorrente dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Le medesime estensioni sono state previste per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 70, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha modificato le disposizioni di cui all'art. 22, Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ai sensi del riscritto comma 1, art. 19, Legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che nell'anno in corso sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale emergenza COVID-19, per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente usufruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
Dal tenore letterale della norma appare propedeutico alla richiesta di proroga, delle cinque settimane aggiuntive, l'effettivo utilizzo delle prime nove settimane concesse. In tal senso, come specificato dal punto 2) del Messaggio INPS 21 maggio 2020, n. 2101 - che riprende l'orientamento già sancito dall'Istituto nella Circolare 20 aprile 2009, n. 58 -, ancorché riferibile esclusivamente al trattamento di integrazione salariale ordinario, per il computo delle settimane effettivamente fruite sarà necessario conteggiare i giorni di cassa integrazione, sull'unità produttiva, e rapportarli all'orario contrattuale prevalente in azienda.
Invero, sommando il numero di giorni di integrazione salariale effettivamente fruiti e dividendo il predetto numero di giornate per cinque o sei giorni, a seconda dell'orario di lavoro contrattuale dell'azienda, sarà possibile liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili.
A mero titolo esemplificativo, un'impresa, che esercita la propria attività su cinque giorni lavorativi, che ha richiesto, sulla singola U.P., nove settimane di trattamento di integrazione salariale, per il periodo 16 marzo 2020 - 16 maggio 2020, e che rendiconta 40 giornate di effettiva fruizione, dovrà procedere, prima di aver accesso alle ulteriori cinque settimane previste dal Decreto Rilancio, ad effettuare un'ulteriore domanda di proroga per le settimane residue. A tal fine si rammenta che il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza all'azienda.
Nell'ottica di semplificare le procedure di proroga, l'Istituto Previdenziale ha implementato le nuove funzioni "Copia domanda CIGO" e "Duplica domanda Fondi". Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale ordinari, la predetta funzione consente, agli operatori del settore, di richiedere la proroga di una precedente domanda con causale "COVID-19", variando anche solo il periodo richiesto (Quadro G) ed, eventualmente, i lavoratori beneficiari.
Allo stesso modo, la funzione Duplica domanda Fondi consentirà, ad aziende ed intermediari, di duplicare la precedente domanda di accesso all'assegno ordinario, nella quale dovranno essere, naturalmente, variati il periodo richiesto ed, eventualmente, le modalità di pagamento. In attesa delle opportune implementazioni, ove fosse necessario modificare l'elenco dei beneficiari, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La medesima lett. a), comma 1, art. 68, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce, altresì, ulteriori quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, con un'unica eccezione: i datori di lavoro dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche. Tali soggetti, infatti, sono esclusi dallo split dei periodi richiedibili, potendo accedere alle sopradette quattro settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, purché abbiamo interamente fruito delle precedenti quattordici settimane concesse.
In controtendenza alle disposizioni amministrative previste dalla Circolare INPS 15 settembre 2017, n. 130, l'art. 68, comma 1, del Decreto Rilancio riconosce anche ai beneficiari di assegno ordinario, ancorché limitatamente alla causale COVID-19, gli assegni per il nucleo familiare di cui all'art. 2, Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153.
Le modifiche apportate dall'art. 68, comma 1, lett. b), al comma 2, art. 19, Legge 24 aprile 2020, n. 27, che reintroducono l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le Parti Sociali, appaiono, se non altro, inconferenti e di dubbia pretestuosità.
Appare il caso rammentare che l'art. 19 di originaria formulazione (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) aveva già previsto l'obbligo, poi rimosso in sede di conversione ed oggi reintrodotto, di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, contraddicendo in termini l'Esecutivo la volontà parlamentare. Ad ogni modo, a parere di chi scrive, la mancata applicazione delle disposizioni sopraddette non potrà pregiudicare il buon esito della domanda di concessione amministrativa, ma potrà essere passibile di condotta antisindacale ex art. 28, Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ai sensi dell'art. 68, comma 2-ter, il termine di presentazione delle domande, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, è fissato al 31 maggio 2020.
Per i periodi successivi, la domanda andrà presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Percorsi - Cassa Integrazione Salariale Ordinaria e assegno ordinario |
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Caratteristiche |
Decreto Cura Italia |
Decreto Liquidità |
Legge 24 aprile 2020, n. 27 |
Decreto Rilancio |
Periodo richiedibile |
Dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020. |
Nessuna variazione. |
Dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020. |
Dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020. Ulteriore periodo dal 1° settembre al 31 ottobre. |
Settimane complessive |
9 settimane. |
Nessuna variazione. |
Nessuna variazione. |
14 settimane complessive, più ulteriori 4 settimane per il secondo periodo (01/09 - 31/10). |
Obblighi sindacali |
Informazione, consultazione ed esame congiunto entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. |
Nessuna variazione. |
Soppressi gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto. |
Informazione, consultazione ed esame congiunto entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. |
Lavoratori coinvolti |
Dipendenti del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. |
Dipendenti del datore di lavoro alla data del 17 marzo 2020. |
Nessuna variazione. |
Dipendenti del datore di lavoro alla data del 25 marzo 2020. |
Presentazione della domanda |
Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione. |
Nessuna variazione. |
Nessuna variazione. |
Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione. |
QUADRO NORMATIVO |
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