Proroga intercettazioni in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il 07 gennaio 2020
Il Decreto-legge n. 161 del 30 dicembre 2019, recante “modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sulle intercettazioni”, è approdato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 dicembre, dispone la proroga del termine di entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e introduce anche ulteriori modifiche.
Proroga entrata in vigore e modifiche
Viene così, sancito, che le nuove disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 216/2017 si applicheranno ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020. Per contro, per le indagini ancora in corso, varranno le regole ora in vigore.
Tra gli ultimi ritocchi, si segnalano:
- la previsione secondo cui è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.
- una nuova disciplina relativa a conservazione e consultazione, in forme telematiche, dei dati relativi alle intercettazioni nell’apposito archivio informatico: il procuratore della Repubblica sarà tenuto a dirigere e sorvegliare l’archivio digitale presso cui le registrazioni saranno conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione; i soggetti interessati, qualora la documentazione non sia più necessaria, potranno chiederne la distruzione;
- l'ampliamento della possibilità di procedere ad intercettazioni mediante l’utilizzo di captatori informatici (cosiddetti trojan): si prevede, in particolare, che le intercettazioni tra presenti realizzate attraverso l’uso dei trojan saranno utilizzabili, pure come prova, per reati diversi da quelli per i quali l’ascolto è stato autorizzato, se compresi tra quelli indicati dall’articolo 266 comma 2-bis del Codice penale (compresi i delitti contro la Pa commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio);
- l’attribuzione di un dovere di vigilanza in capo al pubblico ministero affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge (salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini); sarà il Pm, in questo contesto, a selezionare le intercettazioni che interessano le indagini mentre, per contro, le conversazioni ritenute dallo stesso non importanti saranno secretate, con possibilità, però, di essere ascoltate dai difensori;
- la sostanziale parificazione, per quanto attiene la disciplina delle intercettazioni, dei delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai delitti di criminalità organizzata.
Il DL n. 161/2019, in GU n. 305 del 31 dicembre 2019, è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione ed ossia dal 1° gennaio 2020.