Proroga della restituzione del credito per ricerca e sviluppo

Pubblicato il 17 marzo 2025

Con l’articolo 5, commi dal 7 al 12, del Decreto-Legge 146/2021, è stato introdotto un meccanismo per la restituzione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, qualora fosse stato indebitamente utilizzato in compensazione.

Restituzione del credito R&S

La scadenza per presentare la richiesta di restituzione era fissata al 31 ottobre 2024. Il versamento dell’importo dovuto avrebbe dovuto essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2024 oppure suddiviso in tre rate annuali, con scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

Tuttavia, con l’articolo 19 del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025, i termini sono stati nuovamente prorogati.

Proroga e modalità di pagamento del credito

Nello specifico è stato stabilito che:

Condizioni per accedere alla procedura

Il credito dovrà essere versato senza possibilità di compensazione, utilizzando il modello F24.

A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima verranno applicati gli interessi previsti dall’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 146/2021, calcolati sulla base del tasso legale.

Restano inalterati gli elementi fondamentali della procedura, che riguarda esclusivamente l’utilizzo indebito in compensazione del credito per ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto-Legge 145/2013, per operazioni effettuate fino al 22 ottobre 2021. Il beneficio è limitato alle spese effettivamente sostenute ma considerate non ammissibili, prevedendo l’annullamento delle sole sanzioni e degli interessi, oltre all’esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione.

Non è possibile accedere alla regolarizzazione nel caso in cui il credito derivi da comportamenti fraudolenti, simulazioni oggettive o soggettive, false dichiarazioni basate su documentazione contraffatta o su fatture attestanti operazioni inesistenti.

Allo stesso modo, la procedura non è ammessa se manca la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese.

Regole per i crediti soggetti a contenzioso

Nel caso in cui la procedura di restituzione riguardi crediti soggetti ad atti di recupero o a provvedimenti impositivi per i quali sia in corso un contenzioso alla data di presentazione della richiesta prevista dal comma 9, l’accesso alla procedura di riversamento è condizionato alla rinuncia al contenzioso entro il termine del 3 giugno 2025.

Le spese legali vengono compensate tra le parti.

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