Il 31 marzo 2022 scade il termine entro il quale le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale devono fruire del trattamento di integrazione salariale COVID-19 concesso dall'articolo 22 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
A ricordarlo è l'INPS con il messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022 nel quale l'Istituto spiega come fruire del trattamento, quando chiederlo e come compilare i flussi Uniemens.
Le imprese di rilevante interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti possono fruire della proroga della Cassa integrazione ordinaria (articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 che richiama gli articoli 19 e 20 del Cura Italia) per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
L'INPS fa presente che i datori di lavoro interessati:
Entrambi i periodi sono fruibili entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Possono accedere alla CIGO con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" anche i datori di lavoro con in corso un trattamento di CIGS e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica. Tali datori di lavoro, a seguito dell’adozione del decreto ministeriale che sospende la CIGS, devono inviare all'INPS istanza di autorizzazione alla CIGO con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022".
La CIGO può applicarsi in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 27 gennaio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Per la CIGO con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" non è dovuto un contributo addizionale.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria devono versare le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
Le domande di CIGO con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" vanno presentate:
I datori di lavoro che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente coincidenti possono chiedere di annullare le domande già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.
Per il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati ai propri dipendenti, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per gli eventi di CIGO gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Il conguaglio va effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo e anche se la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.
Per la CIGO con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022":
Per i datori di lavoro con in corso un trattamento di CIGS che chiedono la CIGO con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022 (Causale -COVID 19 -sospensione CIGS)
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