Proroga del termine per l'assemblea entro il 29 giugno

Pubblicato il 16 giugno 2010

Le società che per statuto si possono avvalere del maggior termine dei 180 giorni (invece di quello ordinario dei 120) per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio devono provvedere entro e non oltre il 29 giugno prossimo. La seconda convocazione può essere rinviata al mese di luglio, ma non oltre il trentesimo giorno dalla prima convocazione nel caso di società per azioni.

Il rinvio del termine di convocazione annuale può essere giustificato da una serie di motivi: redazione del bilancio consolidato a norma del decreto legislativo n. 127/1991; partecipazione rilevante della società in altre compagnie; assoggettamento alle regole degli enti “non operativi” con inoltro dell’interpello per chiedere la disapplicazione delle norme in materia; adesione a gruppi fiscali e opzione per il consolidato nazionale; altre motivazioni legate a esigenze particolari della struttura o dell’oggetto della società.

Nel caso si scelga di rinviare la convocazione dell’assemblea oltre il termine ordinario, gli amministratori sono obbligati a motivare l’utilizzo del maggior termine nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa. Se l’assemblea non viene convocata nei termini di legge, gli stessi amministratori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2631 del Codice civile.

Chi opta per il maggior termine dei 180 giorni, può versare le imposte in acconto o a saldo entro il 16 luglio senza dover pagare alcuna maggiorazione. Per il pagamento dell’Ires e dell’Irap si può usufruire dell’ulteriore termine dei successivi 30 giorni (scadenza 16 agosto), con il pagamento dello 0,40% a titolo di interessi.

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