Proprietà e leasing con regime differenziato

Pubblicato il 19 aprile 2007

Con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-00941, fornita ieri in commissione Finanze della Camera, si è cercato di far luce sulla disparità di trattamento per i professionisti tra l’acquisto di immobili in locazione finanziaria e l’acquisto in proprietà. Il sottosegretario all’Economia, Alfiero Grandi, ha ribadito che per gli immobili a uso promiscuo utilizzati dai professionisti con contratti di leasing già in vigore al 1° gennaio 2007, i canoni non sono più deducibili al 50% da quest’anno, ma resta valida la deducibilità pari al 50% della rendita catastale. Quindi, per i vecchi contratti di leasing non si potrà dedurre il 50% del relativo canone, mentre tale deduzione sarebbe ancora possibile solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo triennale. L’interpretazione che dà la risposta si basa sul comma 335, articolo 1, della Finanziaria 2007, che dice chiaramente che il limite temporale per l’acquisto degli immobili si applica solo all’ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria “degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione”. Non si parla, quindi, di leasing su immobili a uso promiscuo. Secondo gli interroganti, dunque, il mancato riferimento agli immobili utilizzati promiscuamente, anche se acquistati in leasing prima del 2007, potrebbe far applicare la deduzione al 50% del relativo canone. Da ciò la disparità di trattamento tra immobili ad uso promiscuo utilizzati prima del 2007 e immobili strumentali di proprietà acquistati prima di tale data. Ciò perchè mentre nel caso di leasing si applicherebbe la deducibilità del 50% all’importo del canone, per quelli acquistati non è ammessa la deduzione di alcuna quota di ammortamento. Se si ribadisce, invece, che le nuove disposizioni trovano applicazione solo per gli acquisti o i contratti di locazione finanziaria effettuati dopo il 2007, non sussisterebbe più alcuna disparità di trattamento.

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