Pronuncia delle Sezioni unite sul filtro ai ricorsi

Pubblicato il 08 settembre 2010
Prima pronuncia dei giudici di legittimità, a Sezioni unite, sull'interpretazione del nuovo “filtro“ ai ricorsi in Cassazione, per come introdotto nel testo dell'articolo 360 bis, n. 1 del Codice di procedura civile dalla Legge n. 69/2009.

Nel testo dell'ordinanza n. 19051 del 6 settembre è stato in particolare sancito come il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza viene pronunciato dalla Corte se, a tale momento, “la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla". 

Per la Corte, il filtro al giudizio costruito nel 2009 rischierebbe, al pari di quello del 2006, di riprodurre un risultato negativo “se fosse inteso nel senso che il legislatore abbia inteso proseguire sulla strada dell'inammissibilità, anzichè battere la strada, ben diversa, di dotare la Corte di una modalità di impiego dei propri poteri decisori che, facendo leva sul fisiologico nodo di procedere dalla giurisprudenza, le consenta per un verso di raccogliere dalla dialettica del processo e dal confronto con la dottrina, argomenti per impostare e fare evolvere la propria interpretazione della legge, ma per altro verso di rigettare in modo economico i motivi del ricorso che, nel momento in cui si tratta di deciderne, trovino ostacolo in propri precedenti, da cui la stessa corte ritenga di non doversi allontanare”.
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