Pronuncia del Got comunque valida
Pubblicato il 21 marzo 2014
In ambito penale, la trattazione, da parte del
giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'articolo 43-bis, terzo comma, lettera b) dell'Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), ossia non riferito ai reati non previsti nell'articolo 550 del Codice di procedura penale, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra giudici ordinari e quelli onorari.
La circostanza, inoltre, che un G.O.T. abbia pronunciato una
sentenza in materia non consentita dalle circolari con cui il Csm disciplina gli incarichi,
non è causa di nullità della sentenza stessa, se non risulti altrimenti violato l'articolo 43-bis del R.D. n. 12/1941.
E' quanto evidenziato dalla Cassazione nel testo della
sentenza n. 13011 del 20 marzo 2014.