Con sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020, la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, è intervenuta in materia di contratti derivati, decidendo su una questione di massima di particolare importanza.
Ha stabilito, in particolare, che l’autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani - specie se con finanziamento upfront e in tutti i casi in cui la sua negoziazione si traduca nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti o anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni - deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale.
Tale autorizzazione, infatti, non può essere assimilata ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’Ente locale, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria.
In pari data, è stata pubblicata un’ulteriore decisione, questa volta delle Sezioni Unite penali, in materia di cosiddette “droghe leggere”.
Con la sentenza n. 14722 del 12 maggio 2020, gli Ermellini hanno enunciato apposito principio di diritto riferito ai criteri per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità.
Hanno precisato, così, che a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal convertito Decreto legge n. 36/2014, rimangono validi i criteri già fissati dalla sentenza emanata dalle medesime Sezioni Unite penali della Cassazione n. 36258/12.
Ai sensi di questi criteri e con riferimento alle sostanze stupefacenti del tipo “leggero” – hanno quindi puntualizzato i giudici di Piazza Cavour - la soglia rimane fissata in due chilogrammi di principio attivo.
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