Il decreto 132 del 21 giugno 2010 (ministero dell’Economia e delle Finanze) pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 192 del 18 agosto, ha riconosciuto ai soggetti che versano in particolari situazioni di difficoltà economica di poter richiedere alla banca la sospensione del mutuo concesso per l’acquisto dell’abitazione principale.
Per accedere alle agevolazione di sospensione del mutuo occorre che i soggetti richiedenti possiedano specifici requisiti soggettivi ed oggettivi. Nello specifico, il soggetto richiedente deve possedere il titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo, la titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250mila euro - in ammortamento da almeno un anno - e il suo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore a 30mila euro.
A questo punto, si può procedere con la presentazione della domanda di sospensione al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dal ministero dell’Economia con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi.
Sul sito del dipartimento del ministero del Tesoro è stato reso disponibile il modulo da utilizzare per la suddetta richiesta. La domanda di sospensione potrà essere presentata a partire dal prossimo 15 novembre. L’istanza inoltrata sarà evasa in tempi rapidi (al massimo 30/40 giorni).
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